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materia delle "professioni", contemplata dal terzo comma dell'art. 117 Cost.»[7].
Infine, medesima sorte è toccata ad altre normative similari: legge della Regione Campania n. 18/2005, in tema di «Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musico terapista»[8] e legge della Regione Liguria n. 18/2004, «Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere»[9], con cui la Regione riconosceva la qualifica di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere: shiatsu, riflessologia, watsu, pranoterapia, naturopatia, yoga, kinesiologia e massaggio tradizionale.
3. Terapie non convenzionali e d.lgs. n. 502/1992, ovvero dell’integrazione all’assistenza sanitaria
Migliore sorte è invece toccata a quelle discipline regionali che, basandosi sulla normativa statale, si limitavano più sommessamente a prevedere forme di assistenza sanitaria integrativa rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale (sulla base del d.lgs. n. 502/1992).
In particolare, all’art. 9 di tale atto fondamentale (è quello che determina l’aziendalizzazione del servizio sanitario italiano) si precisa che possono costituirsi «Fondi integrativi del Servizio sanitario», «finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza ... definiti dal Piano sanitario ...». Fra tali prestazioni sono indicate anche quelle di «medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture non accreditate».
Su questa base sono state ritenute legittime delibere regionali (nella forma di atti amministrativi generali) che assegnano risorse finanziarie (anche cospicue) a favore della medicina non convenzionale, senza però disciplinarla compiutamente.
Ad esempio nella Regione Campania, con la Delib. di G.R. n. 2317/2007, si sono fissate «Linee d’indirizzo per la ripartizione del fondo (anno 2006) per quanto attiene la medicina non convenzionale».
Nella Provincia di Bolzano, la legge provinciale n. 7 del 2001, recante «Riordinamento del Servizio sanitario provinciale», stabilisce, all’art. 4 quater, rubricato «Medicina non convenzionale», che «La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, definisce nel Piano sanitario provinciale le procedure per integrare la medicina non convenzionale nel complesso degli interventi per la salute».
In Sicilia, il P.S.R. (Piano sanitario regionale[10]) stabilisce che «L’Azienda sanitaria, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 229/1999, può attivare l’erogazione di prestazioni di medicina non convenzionale».
4. Accordo Stato-Regioni del 2013 come nuovo paradigma per definire il corretto rapporto fra medicine(convenzionali e non) A questa situazione di carenza normativa, e di mancato adeguamento del fatto al diritto, dovuto a ragioni più formali che sostanziali (nel senso che la Regione legiferava, lo Stato faceva ricorso, vincendo, a causa del mancato rispetto delle
competenze) si contrappone un fatto (e un atto) nuovo: l’Accordo fra Stato e Regioni del 2013.
Da questo Accordo è subito germogliata una nuova normativa regionale (infra), invero non molto diversa da quella piemontese già menzionata, che forse aveva l’unica pecca di essere stata approvata in un momento prematuro, ossia precedente all’Accordo indicato.
In ragione del suo contenuto, valore e novità tale Accordo rappresenta uno spartiacque strutturale in tema. In virtù dello stesso alcuni limiti posti in materia al legislatore regionale potrebbero essere riconsiderati se non addirittura rimossi.
Per il tramite dell’Accordo cit. sono state dettate alcune regole (rivolte per ora ai soli medici chirurghi ed odontoiatri, dunque non a tutte le professioni mediche sopra ricordate) in tema di «agopuntura», «fitoterapia», «omeopatia».
Quanto indicato vale non soltanto a livello di professione sanitaria, ma anche con riferimento alla definizione legale di tali attività. In base all’art. 2 di tale Accordo, l’agopuntura è definita come «metodo diagnostico, clinico e terapeutico che si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato».
La fitoterapia è invece definita come «metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti, opportunamente trattati, che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico- terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale».
Infine l’omeopatia è definita come «metodo diagnostico e terapeutico, basato sulla “Legge dei Simili”, che afferma la possibilità di curare un malato somministrandogli una o più sostanze in diluizione che, assunte da una persona sana, riproducono i sintomi caratteristici del suo stato patologico. Nella definizione di omeopatia sono comprese tutte le terapie che utilizzano medicinali in diluizione come specificato dal Decreto legislativo n. 219 del 24/4/2006 e successivi atti». Sulla base di tale Accordo (che in base alle disposizioni transitorie terminerà di dispiegare completamente i suoi effetti a partire dai primi mesi del 2016), le tre discipline indicate (agopuntura, fitoterapia, omeopatia) assumono un ruolo e un rilievo senz’altro maggiore rispetto alle altre non menzionate (supra).
In coerenza a ciò si stabilisce in modo espresso (art. 1) che esse costituiscono «atto sanitario», come tali riservate al medico (chirurgo e odontoiatra, per ora, veterinario e farmacista, in seguito, ciascuno per le rispettive competenze; vedi disp. transitorie). In questo senso le tre discipline indicate «affiancano la medicina ufficiale»[11].
Volendo tracciare una prima sintesi: scopo primario dell’Accordo è quello di garantire libertà di cura (diritto soggettivo), pur nel necessario rispetto di requisiti di sicurezza (interesse pubblico), per il tramite di un apposito elenco di abilitazione che individua professionisti in possesso di idonea formazione per lo svolgimento di tali attività. L’emblema di ciò è poi costituito dalla «certificazione di qualità», derivante dai criteri e requisiti dei percorsi formativi idonei a qualificare i
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