Page 52 - Olos e Logos n°11
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particolari; questi sono privi de ogni offitio publico, e de poter vestire più l’insegne e vesti del su offitio, e suoi privilegij; e sono fatti venire alla Corte, quei che non stanno presenti, a udire la sententia della loro condennatione che si fa conforme alla colpa. Nella 2a stanno i molto rigorosi e crudeli ne’ castighi; questi sono privi pure di ogni offitio, e dell’uso delle vesti, e rimandati a sua casa senza nessun privilegio. Nella 3a stanno i vecchi puoco sani e remessi nelli castighi; questi sono rimandati a sua casa senza offitio; ma con l’uso delle vesti et insegne de’ loro offitij e suoi privilegij. Nella 4a stanno i precipitosi nelle sententie e di puoco giuditio; questi sono mutati o a offitio minore o a altro luogo di manco negotij. Nella 5a stanno i puoco cauti e riguardati in sua persona o quei di sua casa; questi sono privi di offitij e privilegij.
De’ magistrati della Corte si fa l’istesso essame e con l’istesso rigore, ma solo di cinque in cinque anni. Lo stesso stile si osserva ne’ mandarini di arme negli stessi anni e con l’istesso rigore.
6°) Nessuno può tenere nessun governo nella sua provincia, se non fosse capitanie de’ soldati; quei accioché per amicitia o parentesco non faccino qualche ingiustitia, e questi accioché l’amore della patria inciti a combattere più fedelmente. E, mentre i mandarini del governo stanno nell’offitio, nessuno de’ suoi figliuoli o servidori di casa esce mai fuora a trattare con altri, ma tutto il servitio di fuora gli è fatto dalla città con persone publiche che servono a tutti i mandarini; laonde, quando escono di casa, sigillano sempre le porte delle loro habitationi e del palazzo dove fanno audientia.
7°) Non lasciano vivere nella Cina nessuno forastiero che habbi da ritornare a sua terra o che tratti con regni di fuora; anzi il custume è non lasciare entrare nessuno forastiero nella Cina; del che, sebene non ho visto nessuna loro legge che parli di questo, con tutto vi è un custume antiquissimo et un aborrire e tener paura de’ forastieri, che è peggior che legge. E questo, non solo de’ forastieri a loro puoco conosciuti, o sospetti et inimici, ma anco ai loro molto amici, e che ogn’anno gli pagano tributo, come è la Coria, la quale stando così vicina e regendosi quasi tutta per le leggi della Cina, con tutto questo non potei vedere un Coriano che vivesse nella Cina, se non fusse qualche schiavo che menò seco un capitano che stette molti anni nella Coria. E se qualche forastiero vi entra di nascosto non lo amazzano, come pensano i nostri, ma non lo lasciano più ritornare a sua terra, accioché non vadi là a machinare qualche male alla Cina. Et tra loro è cosa così sospettosa trattare con forastieri fuora del regno senza ordine del Re, che sarebbe gravemente punito qualche Cina, di chi si provasse che scriveva lettere a forastieri in altri regni. E nessuno huomo grave vuole uscire fuora del suo regno. E, quando alcuni mandarini sono mandati ad alcuno de’ regni vicini, che danno obedientia a questo regno, per investire i Re del regno, nessuno vi vuol ire, e non vanno se non per forza e piangendo con tutta la loro casa, come chi va a morire. E dipoi ritornano, subito gli dànno un offitio molto grande, come a persona che fece un’obedientia molto difficile a farsi.
8°) Nessuno porta armi per la città, se non i soldati quel giorno che vanno a fare la rassegna, o quei che accompagnano i mandarini più grandi. Anzi nessuno lo tiene in casa, se non fosse qualche storta, di quelle che alle volte portano per il viaggio per difendersi da qualche assassino; e con questo si va alla mano al ferirsi o ammazzarsi nelle risse che tra loro accadono. E questo non solo i letterati, ma anco i capitani di guerra non vestono armi, se non nel tempo della guerra attuale. E come tra noi par bella cosa vedere un huomo armato, così tra loro pare male et hanno paura di vedere cosa così horribile. E così non vi sono tra loro le fattioni e tumulti, che sono tra di noi, di vendicarsi di ingiurie con armi e morti, ma quello che fugge e non vuol ferire a altro, è tenuto per il più honorato.
9°) Nessuno figliuolo del Re doppo la morte di suo padre, né altri parenti, possono stare nella Corte, fuora del Re herede del regno; e posti in una città, non possono uscire di essa, e molto manco andare ad altre provincie, e ciò, parte accioché non si uniscano tutti i parenti in un corpo e machinino qualche tumulto, parte accioché non faccino qualche male ad altra gente con il rispetto che gli hanno per esser parenti del Re. Questi, nel luogo dove stanno, sono governati dal principal parente che vi sta, in tutte le liti e controversie che tra loro occorrono; ma, quando tengono qualche cosa con altre persone, sono obligati ad ire ai tribunali ordinarij, come qualsivoglia del popolo, ponendosi di ginocchioni ai mandarini della terra e soggettandose ai castighi e pene che gli dànno.
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DIALOGHIDIMEDICINAINTEGRATA autunno 2014


































































































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