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Eurispes-, il ricorso a queste tipologie di trattamento in Italia riguarda il 14,5% della popolazione, principalmente di età adulta, dai 25 ai 64 anni, e di sesso femminile, con uso prevalente della omeopatia (6,2%) seguita da agopuntura e fitoterapia. Nelle Marche, secondo gli ultimi dati disponibili (Istat 2005), il tasso di utilizzo si attesta al 13,8%, ma il trend è in crescita. Nonostante la rilevanza del fenomeno, le medicine complementari in Italia non hanno potuto esprimere appieno le loro potenzialità nella tutela della salute del cittadino, né organizzarsi secondo sistemi di regolamentazione ufficialmente riconosciuti, che avrebbero consentito, accanto ad un controllo della qualità dei livelli terapeutici espressi, il loro coordinamento con la medicina convenzionale in un’utile opera di integrazione, non dissimilmente da quanto avviene in altri Paesi Europei. Per quanto negli ultimi 20 anni siano state messe in campo diverse iniziative e proposte legislative a vari livelli istituzionali (Magistratura, FNOMCeO, Regioni, Parlamento, Ministero della Salute) nel tentativo di definire un percorso formativo sulle medicine complementari uniforme in tutta Italia, solo nel 2013 le medicine complementari hanno trovato un definitivo inquadramento grazie all’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio del 2013 (Rep. Atti n.54/CSR). Tale normativa, perseguendo il fine primario della tutela della salute dei cittadini, la tutela della libertà di scelta da parte degli stessi e di quella di cura per i medici, ha inteso definire criteri e requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale, dei percorsi formativi e di accreditamento idonei a qualificare i professionisti, medico chirurgo, odontoiatra, all’esercizio delle medicine complementari, con l’impegno di produrre una successiva regolamentazione anche per veterinari e farmacisti (Rep. Atti n.54/CSR, art 10, comma 5). Nel testo, oltre a ribadire il ruolo delle Regioni e degli Ordini Professionali quali autorità garanti della formazione dei professionisti interessati all’utilizzo della medicina complementare, vengono disciplinati gli obiettivi formativi, la metodologia didattica, i requisiti dei docenti e le norme transitorie per la fase di prima applicazione dello stesso. In data 24/07/2014, successivamente alla stipula dell’Accordo, il Ministero della salute ha inviato agli Assessori alla Salute una nota di chiarimento, prot. n. 0040978, con la quale, oltre a specificare ulteriormente le discipline mediche complementari e i percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali discipline, ha previsto tra i compiti delle Regioni la costituzione di una Commissione regionale con funzione di supporto agli Ordini e alla Regione nella definizione di: • procedure, criteri e modalità di accreditamento e di verifica degli enti formativi nelle singole discipline di medicina complementare, sulla base del possesso dei requisiti minimi e uniformi previsti dall’Accordo Stato-Regioni e previa verifica dell’atto costitutivo dell’istituto di formazione, dello statuto, del regolamento interno, del programma del corso di formazione
per il quale si richiede l’accreditamento e autocertificazione di assenza del conflitto di interesse dei docenti, in analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di ECM; • definizione degli eventuali oneri a copertura delle spese per l’accreditamento e le procedure di verifica a carico del soggetto da valutare; • applicazione delle misure sanzionatorie in caso di scostamenti dai requisiti di accreditamento; • valutazione dei casi dubbi e contestati dagli ordini professionali delle modalità applicative delle norme transitorie relative all’iscrizione dei professionisti negli appositi elenchi istituiti presso gli Ordini professionali; • predisposizione dei rapporti annuali da inviare ai soggetti firmatari dell’Accordo, per la verifica ed il monitoraggio delle attività formative realizzate in ambito regionale; • criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discipline di medicina complementare; • criteri per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti di cui alla lettera c), comma 1, art. 4. La Commissione fornisce inoltre le indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione con le Università marchigiane per l’eventuale istituzione di corsi formativi. In risposta ai suddetti adempimenti, la Regione Marche è stata tra le prime in Italia a normare in materia e a istituire, con legge n. 43 del 25/11/2013 “Modalità di esercizio delle medicine complementari”, una Commissione Regionale per le medicine complementari, la cui composizione è stata affidata alla P.F. “Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza Ricerca e Formazione”, competente in materia secondo la vigente normativa regionale. Coerentemente ai compiti previsti per la suddetta Commissione, approvati con DGR n.321 del 20/04/2015 ai sensi della L.R. n.43/2013 successivamente integrata dalla DGR n.567 del 20/07/2015, la P.F. “Assistenza, Emergenza- Urgenza Ricerca e Formazione, con note n.5073, 5074, 5075, 5076 del 14/5/2015, n.5119 del 15/5/2015 e n.6047 dell’11/6/2015 ha provveduto a richiedere ai diversi Ordini professionali sanitari, Università e Sistema Sanitario regionali la designazione di un proprio rappresentate in seno alla Commissione Regionale per le medicine complementari. In linea con quanto previsto dall’Accordo nazionale, la partecipazione alle attività della Commissione da parte degli esperti nominati non prevede alcun compenso, oltre a dover essere continuativa e non delegabile, pena la decadenza dall’incarico. Le designazioni dei rappresentanti pervenute sono state acquisite al protocollo ARS con n.7427 del 24/7/15, n.9158 del 22/9/15, n.9343 del 28/9/15, n.10581 del 29/10/15, n.10881 del 6/11/15 e n.11365 del 19/11/15.
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